Riferimenti statutari (Art. 20, Art. 34)
L’Assemblea è l’organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell’ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.
Altri compiti dell’Assemblea sono:
- eleggere i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
- approvare i bilanci.
L’Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l’anno. In caso d’impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello superiore.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
L’Assemblea regionale, oltre a quanto previsto dall’art. 20, ha i seguenti compiti:
- approvare il programma regionale e verificarne l’attuazione, partendo dalle indicazioni prioritarie identificate dal Consiglio regionale;
- stabilire la composizione del Comitato regionale;
- eleggere tra i capi che hanno conseguito la nomina dell’Associazione censiti nella Regione, i membri del Comitato e una Incaricata e un Incaricato per ogni Branca;
- discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali di intervento e su quelli posti all’ordine del giorno del Consiglio generale;
- discutere di argomenti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio generale;
Fanno parte dell’Assemblea tutti i capi e gli assistenti censiti nella Regione. I capi in formazione censiti nella Regione partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo.
Le Regioni possono adottare la forma dell’Assemblea delegata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio generale.