Il Consiglio è l’organo di collegamento tra i livelli e ha funzioni di programmazione.
Altri compiti del Consiglio sono:
a. concretizzare gli orientamenti associativi espressi dalle Strategie nazionali d’intervento;
contribuire alla realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze;
contribuire all’istruzione dell’Assemblea;
fornire un parere sul bilancio preventivo.
I Consigli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio regionale, oltre a quanto previsto dall’art. 21, ha i seguenti compiti:
identificare le Azioni prioritarie regionali riguardanti il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti;
stabilire i confini tra le Zone della Regione;
deliberare in merito ai programmi e verificarne l’attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall’Assemblea regionale.
Fanno parte del Consiglio regionale: i componenti il Comitato regionale; i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona; gli Incaricati regionali alle Branche; i Consiglieri generali eletti nelle Zone; con solo diritto di parola gli Incaricati nominati e i Consiglieri generali nominati per un anno da Capo Guida e Capo Scout e censiti in Regione.